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F24
Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall’art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, é un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 era pari al 3% in ragione d’anno, dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 pari all’1% in ragione d’anno, dal 1° gennaio 2011 all’1,5% in ragione d’anno. L’entità della sanzione varia in base alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Dati aggiornati con il D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, e con la successiva variazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2011, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
Ravvedimento sprint: Da effettuare entro 14 giorni dalla scadenza, esteso a tutti i contribuenti, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro trenta giorni, è infatti ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.
Ravvedimento breve: Versamenti effettuati con ritardo non superiore a trenta giorni sono assoggettati a una sanzione corrispondente ad 1/12 del 30% (corrispondente al 2,5%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente. Per le violazioni commesse dopo il 1° febbraio 2011, la Legge Finanziaria per il 2011 ha stabilito che la sanzione salga a 1/10 del minimo (ossia al 3%)
Ravvedimento lungo: Versamenti effettuati con ritardo superiore a trenta giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente ad 1/10 del 30% (corrispondente al 3%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente. Per le violazioni commesse dopo il 1° febbraio 2011, la Legge Finanziaria per il 2011 ha stabilito che la sanzione salga a 1/8 del minimo (ossia al 3,75%)
Ravvedimenti diversi: ad un settimo del minimo 4,29% se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. Ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Ambito di applicazione: Contrariamente a quanto disciplinato dalla L. 408/1990, che prevedeva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento solo nell’ambito delle imposte dirette e dell’IVA, in base al D. Lgs. n. 472/1997 il ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tributi. In base all’art. 13, 1° comma, D. Lgs. n. 472/1997, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione é già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (nella C.M. 10/17/1998, n. 180/E, é precisato che deve ritenersi consentito il ravvedimento quando, quantunque la violazione sia stata constatata dall’ufficio accertatore, la constatazione non è stata portata a conoscenza del trasgressore mediante formale notifica). Ovviamente non é possibile il ravvedimento nel caso siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Omissione della dichiarazione IVA:Viene infatti ridotta a 1/12 (un dodicesimo) del minimo (30%) se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Calcolo del ravvedimento operoso online
Intrastat
Il modello Intrastat é stato introdotto dall’art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993. Mediante il modello Intrastat vengono elencati all’Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili (e dal 2010 anche i servizi resi e acquisiti) effettuati da parte di ogni soggetto titolare di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti (anch’essi titolari di partita IVA) appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea. I modelli INTRASTAT devono essere obbligatoriamente presentati dai soggetti IVA che hanno effettuato operazioni intracomunitarie con soggetti IVA stabiliti in altri Paesi UE.
INTRA 1: Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari. Si tratta, più precisamente, delle cessioni intracomunitarie di beni comunitari e delle prestazioni di servizi diverse da quelle cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
INTRA 2: Acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da fornitori soggetti passivi in altri Stati comunitari. Si tratta, più precisamente, degli acquisti intracomunitari di beni comunitari e delle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi anche gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita IVA, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10.000 euro. Gli scambi intracomunitari devono essere esposti negli elenchi INTRA anche nel caso in cui non costituiscano acquisti o cessioni comunitarie ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro del committente (art. 1, comma 3, D.M. 22 febbraio 2010).
INPS
Se non avete ricevuto o avete smarrito i codici per il pagamento dell’inps (per la gestione artigiani/commercianti) potete ricostruire tali codici attraverso questa applicazione inserendo molto semplicemente il codice azienda la causale (contributi sul minimale oppure eccedenti il minimale) ed il trimestre di riferimento.
-> Calcolo della codeline
Entro 10 giorni dalla chiusura del trimestre solare, é obbligo dei datori di lavoro delle colf di versare tramite mav i contributi trattenuti ed i contributi a carico. Per un esatto calcolo di tale importo e la generazione del bollettino mav é sufficiente avere i dati anagrafici del datore della colf ed il codide rapporto di lavoro domestico.
-> Pagamento contributi LAVDOM
Locazioni
Assistenza per le pratiche di locazione immobiliare. Lo studio consente ai propri clienti di adempiere tutti gli obblighi fiscali connessi alla contrattualistica direttamente dallo Studio. Dalla contrattazione tra le parti alla sottoscrizione del contratto lo Studio affianca affittuario e conduttore e si occupa di intermediare in via telematica il versamento delle imposte di legge sui contratti di locazione direttamente dallo Studio.