Decreto Sostegni bis: misure principali per imprese, professionisti e lavoratori autonomi

In data 25/05/2021 é stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge “Sostegni bis”.
Queste le misure principali per imprese, professionisti e lavoratori autonomi coinvolti dall’emergenza Covid.
1. Nuovo contributo a fondo perduto
Il Decreto Legge “Sostegni bis” ha previsto tre tipologie di contributo a fondo perduto:
– Contributo automatico per i soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda. E’ riconosciuto nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente avesse effettuato tale scelta per il precedente contributo.
- Contributo alternativo al precedente, riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Può essere richiesto:
1) dai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021 (ad esempio perchè non avevano avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore di almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019, uno dei requisiti richiesti dal primo contributo);
2) dai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021, e che risulta essere inferiore rispetto all’ammontare calcolato del contributo alternativo del DL Sostegni bis; tali soggetti potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi delle nuove disposizioni e il contributo automatico eventualmente già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in automatico, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.
- Contributo sugli utili o perequativo (nuovo comma 16) a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. L’effetto di tale misura è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla UE e la relativa istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi per il periodo in corso al 31/12/2020 venga presentata entro il 10/09/2021.
2. Proroga credito d’imposta locazioni
Il Decreto Legge “Sostegni bis” è intervenuto anche sulla disciplina del credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare l’articolo 4, comma 1, proroga al 31 Luglio 2021 (dal 1 gennaio 2021) il credito spettante alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio o tour operator. Restano immutati i requisiti: il credito compete infatti a condizione che le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
In caso di imprese multiattività, l’estensione della misura al 31 luglio trova applicazione se l’attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate.
Anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) potranno beneficiare del credito già riconosciuto con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020, per le mensilità da gennaio a maggio 2021, previa verifica delle seguenti condizioni:
- conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il requisito del calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli enti non commerciali e per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’entità del credito è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati:
60% nel caso di contratti di locazione;
30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
30% nel caso di affitto d’azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive.
Ai fini della maturazione effettiva del credito, il dato letterale della novella continua a dare rilievo al principio di cassa. Pertanto, l’utilizzo del credito rimane sospeso fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone (Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2020).
Ricordiamo che la compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.
3. Proroga sospensione Riscossione
L’art. 9 proroga al 30/06/2021 il termine per la sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della Riscossione.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31/07/2021 con possibilità di rateazione delle somme dovute.
4. Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive
L’art 10 estende il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, già previsto per l’anno 2020, a tutto il 2021. Si ricorda che tale disposizione NON è applicabile alle sponsorizzazioni a favore degli enti che si avvalgono del regime ex L. 398/91.
5. Credito d’imposta sanificazione e somministrazione tamponi
Il Decreto riconosce un credito d’imposta per le seguenti spese, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021: sanificazione degli ambienti, acquisto dei dispositivi individuali di protezione e somministrazione dei tamponi.
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
6. Indennità per i Collaboratori Sportivi
L’art. 44 ripropone l’erogazione, sempre da parte della società Sport e Salute SpA, di una nuova indennità per i collaboratori sportivi per i mesi di aprile e maggio 2021, previa attestazione della persistenza dei presupposti per ottenere il beneficio.
L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:
– ai soggetti che nel 2019 hanno percepito oltre 10.000 euro, la somma spettante sarà pari a 2.400 euro;
– ai soggetti che nel 2019 hanno percepito tra i 4.000 e i 10.000 euro, la somma spettante sarà pari a 1.600 euro;
– ai soggetti che nel 2019 hanno percepito meno di 4.000 euro, la somma spettante sarà pari a 800 euro.
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